(18-01-2018) Le funzioni del fisioterapista sono meramente esecutive rispetto a quelle del medico fisiatra
Nel sistema sanitario vigente le funzioni del fisioterapista sono meramente esecutive rispetto a quelle del medico fisiatra, al quale spetta la definizione del programma riabilitativo del singolo paziente e la predisposizione dei singoli atti terapeutici, di cui resta responsabile, anche se la loro esecuzione è frutto del lavoro di un'equipe della quale fa parte anche il fisioterapista; L'art. 1, comma 2, D.M. 14 settembre 1994, n. 741, va inteso nel senso di consentire al fisioterapista di prestare la propria attività , prendendo a riferimento le diagnosi e le prescrizioni del medico, sia autonomamente che in équipe, ma solo in funzione esecutiva delle prescrizioni mediche. (Avv. Ennio Grassini -www.dirittosanitario.net)
Fonte: doctornews33
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